Approvato dall’assemblea dei soci Sismed il 30 aprile 2016 e modificato il 18 giugno 2020 e il 13 giugno 2022.
Titolo I. Denominazione – Sede – Scopo associativo
Art. 1
È costituita, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d. lgs. n. 460/97, un’associazione ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata: “Società Italiana per la Storia Medievale – SISMED ONLUS”, o anche, in modo abbreviato: “SISMED ONLUS”.
La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
L’associazione ha sede legale presso il domicilio professionale del presidente pro tempore.
Art. 3
La “Società Italiana per la Storia Medievale – SISMED ONLUS”- è un’associazione che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/97, non ha scopo di lucro e si prefigge di elevare e diffondere la cultura storica in Italia e in particolare di promuovere gli studi di storia del Medioevo (secc. V-XV) nella loro più ampia accezione e la loro valorizzazione in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo.
A tale fine essa si propone:
– di stimolare scambi scientifico-culturali, anche con studiosi di discipline contigue alla storia medievale;
– di organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi;
– di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione degli studi;
– di costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell’attività di singoli studiosi e di gruppi operanti nei diversi campi;
– di tutelare l’insegnamento della storia medievale in ogni ordine e grado dell’istruzione italiana, sostenendo la funzione formativa della conoscenza storica di lungo periodo;
– di diffondere e promuovere la conoscenza di temi e problemi della storia medievale anche attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione di massa;
– di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri, oltre che presso il CUN e l’ANVUR, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca;
– di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali;
– di valorizzare l’eredità medievale su molteplici scale: locale, statale, europea e internazionale.
Strumenti essenziali dell’attività sociale sono la circolazione delle notizie e lo stimolo alla discussione tra i soci e le socie tramite il sito web della società, i social media e altri strumenti quali, ad esempio, la newsletter e la mailing list.
L’associazione opera per l’esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, potendo quindi svolgere anche tutte le attività ad esse direttamente connesse; l’associazione non potrà invece svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. I membri dell’associazione si vincolano al rispetto del Codice Etico della SISMED.
Art. 4
La raccolta di fondi necessaria per il conseguimento dello scopo associativo potrà essere effettuata attraverso il versamento da parte degli associati di quote e contributi, nonché attraverso erogazioni liberali, lasciti e altri apporti economici da parte di enti o soggetti privati o pubblici, ivi compresa l’amministrazione centrale dello Stato, ovvero attraverso l’organizzazione di mostre, convegni e attività similari i cui proventi, detratte le spese, saranno a ciò destinati.
Unicamente per il raggiungimento dello scopo associativo, l’associazione potrà infine:
– svolgere quale attività connessa nonché accessoria, in quanto strettamente funzionale all’attività istituzionale, la pubblicazione di monografie, numeri speciali, atti di convegni e altre pubblicazioni, anche periodiche, ma a base nazionale, finalizzata esclusivamente al reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell’attività istituzionale; in ciascun esercizio tali attività connesse all’attività istituzionale non saranno ad essa prevalenti e i relativi proventi non supereranno il 66% delle spese complessive dell’associazione;
– effettuare donazioni, lasciti, disposizioni a titolo gratuito e atti di liberalità di qualunque tipo, nei confronti di persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni e altri enti, anche non riconosciuti, che perseguano il medesimo scopo di cui all’art. 3, ovvero uno scopo di tipo analogo;
– compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per il perseguimento del predetto scopo associativo.
Titolo II. Patrimonio – Esercizi sociali
Art. 5
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
– da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquisiti;
– dall’introito delle quote sociali;
– da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo associativo;
– da redditi patrimoniali.
Il patrimonio dell’associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse.
L’associazione non può in nessun caso distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione di legge.
Art. 6
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione del successivo esercizio.
Titolo III. Associati
Art. 7
Possono essere membri dell’associazione gli studiosi e le studiose dell’età medievale e tutti coloro che, a vario titolo, siano cultori della storia del medioevo e che condividano le finalità dell’associazione.
La partecipazione all’associazione è di regola a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, siano invitate ad aderire all’associazione dal Consiglio direttivo o ne facciano richiesta. La domanda di associazione, per quanti non siano docenti e ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare della Storia Medievale (attualmente denominato M-STO/01), dovrà essere corredata da un curriculum. Tutte le richieste di associazione sono soggette all’approvazione del Consiglio direttivo.
Le richieste di associazione possono essere inoltrate durante tutto l’anno, ma l’iscrizione nel libro soci, con acquisizione dei conseguenti diritti di socio ordinario, avviene solo al 1° luglio e al 1° gennaio immediatamente successivi alla richiesta di associazione.
Il Consiglio direttivo può nominare associati corrispondenti, che sono esenti dal pagamento della quota di associazione; la nomina ha validità triennale ed è rinnovabile tacitamente; anche gli associati corrispondenti devono essere maggiori di età. Gli associati corrispondenti possono partecipare all’assemblea dei soci, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo, con esplicita motivazione può proporre all’assemblea la nomina di associati onorari, che sono esenti dal pagamento della quota di associazione. In ogni triennio, corrispondente ad un mandato del Presidente e del Consiglio direttivo, può essere nominato un massimo di tre nuovi associati onorari; gli ex Presidenti diventano di diritto associati onorari. Gli associati onorari hanno gli stessi diritti degli associati ordinari previsti dall’art. 9.
Art. 8
La qualifica di associato è personale e non trasmissibile e risulta dalla annotazione sul libro soci dell’associazione.
Tutte le comunicazioni dell’associazione saranno effettuate per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato e trascritto sul libro soci.
È onere del singolo associato comunicare all’associazione qualunque variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
Art. 9
Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell’ente; potranno frequentare i locali dell’associazione e ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione medesima.
Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, e lo esercitano con la limitazione prevista dal successivo art. 10.
Art. 10
Gli associati devono corrispondere la quota annuale stabilita, per l’anno successivo, dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile; in mancanza di una nuova delibera, la quota si intende tacitamente prorogata.
Gli associati devono pagare la quota annuale entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; la morosità può essere protratta esclusivamente sino al 31 maggio dell’anno successivo, pena la decadenza dallo status di associato ordinario.
Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
Saranno rimborsate le spese sostenute da qualunque associato, nell’interesse dell’associazione, previa autorizzazione al loro sostenimento da parte del Consiglio direttivo a seguito del parere del tesoriere.
Titolo IV. Organi sociali
Art. 11
Sono organi dell’ associazione:
1. l’Assemblea generale degli associati;
2. il Presidente;
3. il Consiglio direttivo;
4. il Collegio dei revisori dei conti.
Per l’elezione degli organi di cui al presente articolo, da effettuarsi per scrutinio segreto, è ammesso il voto per delega, con il limite di due deleghe per ciascun associato presente.
È ammesso anche il voto per corrispondenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le deliberazioni di tutti gli organi della Società vengono prese a maggioranza dei votanti tranne i casi esplicitamente previsti nel presente statuto.
Titolo V. L’Assemblea
Art. 12
L’Assemblea generale è costituita dall’insieme degli associati iscritti sul libro soci.
L’assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell’associazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in territorio italiano, per via telematica ai sensi e con le modalità di cui all’art. 8, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; la convocazione conterrà la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione nonché la data, l’ora e il luogo per l’eventuale seconda convocazione; questa non potrà essere convocata prima di un’ora dalla conclusione della prima convocazione.
In caso di impedimento del Presidente, l’assemblea degli associati potrà anche essere convocata dal Vice presidente, se nominato, ovvero, in sua assenza, da altro membro del Consiglio direttivo, ovvero dal Presidente del collegio dei revisori, qualora questi ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 1/6 degli associati che indichino al Consiglio direttivo le materie da trattare; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro i due mesi successivi.
L’assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo; un membro del Consiglio direttivo dovrà altresì fungere da segretario.
I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente dell’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea verrà redatto un verbale che sarà pubblicato sul sito web dell’associazione.
Art. 13
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all’articolo successivo; in via straordinaria l’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti; l’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione; in caso di proposta di modifiche statutarie, l’avviso di convocazione dovrà darne analitica e circostanziata notizia.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati ordinari; in seconda convocazione con un terzo degli associati ordinari; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione – in terza convocazione – che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati ordinari presenti; in tutti i casi l’assemblea delibererà a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.
Art. 14
L’Assemblea:
– elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’associazione, gli altri componenti del Consiglio direttivo ed i membri del Collegio dei revisori dei conti;
– discute le linee programmatiche di attività dell’associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio direttivo. Sono di sua particolare competenza la discussione e la definizione di massima delle modalità e dei contenuti degli incontri di studio dell’associazione;
– approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
– delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
– ratifica l’accettazione di contributi, erogazioni o lasciti.
Titolo VI. Il Presidente dell’associazione
Art. 15
Il Presidente è eletto dall’assemblea degli associati ordinari a scrutinio segreto; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato consecutivo.
Per le procedure elettorali, la presidenza dell’assemblea, nel caso che il Presidente in carica sia candidato all’elezione, è assunta dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio direttivo. La presidenza dell’assemblea nomina una Commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto per l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, di cui all’art. 17. Al termine delle procedure elettorali la Commissione elettorale redige un verbale con i risultati delle elezioni.
Almeno due mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina un Comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno. Le candidature, sostenute da almeno quindici associati, devono essere presentate entro 30 giorni dall’Assemblea; il Comitato elettorale raccoglie e pubblicizza le candidature per l’elezione del Presidente. Ogni associato può concorrere a presentare una sola candidatura.
Risulta eletto il candidato che raccoglie la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
Art. 16
Il Presidente:
– presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
– ha la legale rappresentanza e la firma dell’associazione;
– rappresenta in giudizio l’associazione;
– stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’associazione;
– può delegare le sue funzioni al Vice presidente o, in via eccezionale, ad un membro del Consiglio direttivo;
– provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione;
– ha tutte le altre funzioni espressamente previste dal presente statuto.
Titolo VII. Il Consiglio direttivo
Art. 17
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto di otto membri più il Presidente dell’associazione, che dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.
Le elezioni dei consiglieri si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria, secondo le stesse modalità previste nell’art. 15.
Almeno due mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il Comitato elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno sei soci. Ogni socio può presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Nel corso dell’Assemblea un numero doppio di soci può comunque presentare una ulteriore candidatura.
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Vice presidente e nomina un segretario ed un tesoriere; queste due ultime funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona. Il tesoriere potrà anche essere nominato al di fuori del Consiglio direttivo, in un soggetto esperto di materie contabili.
In caso di dimissioni o di decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione; i consiglieri cooptati restano in carica fino a scadenza del Consiglio stesso.
Ove i consiglieri cooptati ai sensi del comma che precede risultino la maggioranza del Consiglio direttivo, il Presidente – o in sua vece il Vicepresidente vicario, ovvero il Presidente del collegio dei revisori – procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
Art. 18
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. In particolare il Consiglio direttivo:
– provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione in esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
– provvede all’organizzazione di convegni e seminari secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, dell’associazione, anche tramite la nomina di apposite commissioni;
– propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– delibera la convocazione dell’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno; la convocazione dei soci è fatta per via telematica, con un anticipo di almeno 15 giorni, come previsto dal precedente art. 12;
– cura la gestione economica dell’associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
– redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma entro i quaranta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.
Al Consiglio direttivo spetta la nomina di eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione.
Art. 19
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, in forma telematica, con un anticipo di almeno 10 giorni.
Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno cinque membri, incluso il Presidente o il Vice presidente; nessun consigliere può essere rappresentato in delega; è tuttavia consentito l’intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, ove nominato, dal Vice presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e pubblicato sul sito web dell’associazione.
Titolo VIII. Il Collegio dei revisori dei conti
Art. 20
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non associati, eletti dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto.
Il Presidente del Collegio viene eletto dall’assemblea.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.
Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla contabilità dell’associazione e sulla tenuta degli altri libri sociali, sulla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; il collegio vigila sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie.
Il Collegio dei revisori – anche attraverso uno solo dei suoi membri – può partecipare, ove ne faccia richiesta o su invito da parte del Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo; l’intero organo partecipa alle riunioni assembleari.
Titolo IX. Scioglimento – Norma finale
Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria con le modalità precisate dall’art. 13.
Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’assemblea degli associati determina la modalità della liquidazione del patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, ultimo comma; nomina altresì uno o più liquidatori anche tra non associati, fissandone i poteri.
Art. 22
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.